BONUS EDILIZIA 2025
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La Legge di Bilancio 2025 ha confermato e in parte rimodulato il complesso sistema dei bonus edilizi, introducendo alcune importanti novità che riguardano sia le aliquote di detrazione, sia i limiti di spesa e le condizioni di accesso. Con il nuovo anno restano in vigore i principali incentivi per le ristrutturazioni, il risparmio energetico, l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, ma si affiancano nuove regole per i contribuenti con redditi elevati e criteri tecnici più stringenti per accedere ad agevolazioni come l’Ecobonus e il Sismabonus acquisti.
Bonus ristrutturazioni
Il Bonus Ristrutturazioni 2025 continua a rappresentare una delle agevolazioni fiscali più importanti per chi intende effettuare lavori di manutenzione, restauro o ammodernamento della propria abitazione.
Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1 del D.P.R. 917/1986 (TUIR), sono agevolabili una vasta gamma di interventi, che spaziano dalla manutenzione ordinaria (solo per le parti comuni dei condomìni), alla manutenzione straordinaria, restauro conservativo, ristrutturazione edilizia, fino alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, unica eccezione ammessa alla regola degli immobili esistenti.
La norma prevede una detrazione fiscale del 36% su un massimo di spesa pari a 48.000 euro per unità immobiliare. Tuttavia, la Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 55) ha previsto una serie di modifiche temporanee e migliorative.
In particolare, per le spese sostenute nel corso del 2025, la detrazione sale fino al 50% (anziché 36%) se l’intervento è effettuato da soggetti che hanno un diritto reale sull’immobile adibito ad abitazione principale.
A partire dal 2026 e fino al 2027, invece, l’aliquota standard sarà del 30%, ma salirà al 36% per chi effettua interventi sulla propria abitazione principale. Resta confermato, per gli interventi di recupero edilizio, un massimale di spesa agevolabile pari a 96.000 euro per unità immobiliare.
È fondamentale ricordare che i bonus si applicano esclusivamente su edifici già esistenti, con l’unica eccezione – come detto – della nuova costruzione di autorimesse o posti auto pertinenziali.
Demolizione e ricostruzione
Negli ultimi anni, complice anche l’obsolescenza di molti edifici, sono sempre più frequenti gli interventi di demolizione e ricostruzione.
Ma attenzione: per beneficiare delle detrazioni edilizie previste dal TUIR (art. 16-bis), è necessario che questi interventi vengano qualificati come ristrutturazione edilizia e non come nuova costruzione.
La definizione ufficiale è contenuta all’art. 3, comma 1, lett. d) del DPR 380/2001, che distingue le due casistiche in base alle caratteristiche tecniche e al titolo abilitativo.
Se la demolizione e ricostruzione avviene senza aumenti di volumetria, l’intervento è sempre considerato ristrutturazione edilizia, quindi completamente agevolabile con il bonus ristrutturazioni, sismabonus ed eventualmente ecobonus.
Nel caso di demolizione con ampliamento volumetrico, l’intervento può essere ugualmente considerato ristrutturazione (e quindi agevolato) solo se il Comune lo riconosce come tale nel titolo abilitativo. Se ciò avviene, si possono ottenere le detrazioni anche sulla parte ampliata, ma solo per il bonus ristrutturazioni e sismabonus.
L’ecobonus, invece, resta applicabile esclusivamente alle spese riferibili alla volumetria preesistente.
Infine, se l’intervento prevede un ampliamento senza demolizione, l’agevolazione spetta solo per la parte esistente dell’edificio: l’ampliamento è infatti considerato nuova costruzione e quindi non è agevolabile.
Questa distinzione è fondamentale per evitare errori e contestazioni in fase di controllo: la qualificazione urbanistica determina l’accesso o meno ai bonus.